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Bufera Lazio-Pescara, durissimo comunicato del club biancazzurro

20.02.2017 15:55

Lazio-Pescara non è ancora finita. E la polemica, dura, è ancora una volta fuori dal parquet ed investe gli organi istituzionali. In tal senso, riceviamo e pubblichiamo integralmente un importante comunicato del club biancazzurro: "La società ASD PESCARA, di seguito “Pescara Calcio a 5”, letta la precisazione della Divisione Calcio a 5, pubblicata sabato 18 febbraio 2017 sul sito ufficiale della stessa, intende prendere posizione circa forma e contenuti della comunicazione, ritenuti completamente erronei ed infondati oltre che lesivi di diritti fondamentali delle associate, osservando quanto segue. Onde sgombrare, da subito, il campo da qualsivoglia equivoco, è bene sapere che MAI, ripetesi MAI, nella storia ultradecennale, segnatamente dall’anno 2003, dell’introduzione della giustizia sportiva C.O.N.I., una componente, articolazione o soggetto inquadrato della F.I.G.C. si è costituito in un procedimento pendente presso il C.O.N.I. tra due società, contestando la legittimità di una decisione adottata dagli organi giustiziali interni della F.I.G.C., chiedendone la sua riforma/annullamento. La costituzione della Divisione Calcio a 5 nel procedimento promosso dalla S.S. Lazio Calcio a 5, relativa all’omologazione del risultato della gara Lazio-Pescara dell’08/10/2016, peraltro, si rivela ancor più erronea, incomprensibile e fuori luogo, in punto di diritto, posto che proviene da soggetto, la Divisione Calcio a 5, privo di legittimazione passiva, atteso che il soggetto che ha emesso il provvedimento impugnato è la F.I.G.C e questa ha il diritto di partecipare al giudizio C.O.N.I., non altri. Anche a voler prescindere, ma non si può, da siffatto aspetto tecnico, certamente non sconosciuto alla Divisione Calcio a 5, APPARE GRAVISSIMO che il Presidente di una struttura i cui compiti sono quelli di promuovere e organizzare l’attività agonistica nazionale di calcio a 5, preposto alla rappresentanza e tutela, equanime ed equidistante, di tutte le società partecipanti alle varie competizioni, intervenga in una controversia tra due Club avente ad oggetto l’omologazione del risultato di una gara del campionato di serie A, chiedendo l’annullamento della decisione dell’organo di ultima istanza della F.I.G.C. nonchè “l’irrogazione della punizione della perdita della gara con punteggio 0-6” a carico di una delle due compagini!!! Fatto, questo, senza precedenti nei decenni, lo ribadisce, come conferma anche il recentissimo precedente, le cui motivazioni sono state pubblicate il 04 gennaio 2017, sempre riguardante l’omologazione del risultato di una gara nazionale di calcio a 5, nella quale la Polisportiva Dilettantistica Sammichele ha evocato in giudizio, oltre alla società Real Team Matera C5 e la società Partenope Napoli C5 Golden Eagle, sia la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), sia la Divisione Calcio a 5, la quale, però, contrariamente al caso che ci occupa, non si è costituita in giudizio!!! Il vulnus creato dalla scelta della Divisione Calcio a 5 è ancora maggior ove si consideri che la decisione dell’organo di ultima istanza della F.I.G.C. aveva decretato l’omologazione del risultato conseguito sul campo, ponendosi, quindi, le domande della Divisione Calcio a 5 (“l’irrogazione della punizione della perdita della gara con punteggio 0-6”), in totale contrasto e contestazione rispetto al pronunciamento adottato in via definitiva dal supremo organo della giustizia sportiva della F.I.G.C..   Appare, inoltre, di INAUDITA GRAVITA’ che, sempre tale Presidente, intervenendo nel giudizio in questione, oltre ad avanzare la già descritta richiesta punitiva a carico di una propria associata, firmi una memoria (allegata alla presente) con la quale sollecita al Collegio di Garanzia dello Sport anche la “condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento” nei confronti di uno dei due contraddittori, ovviamente quello a carico del quale la Divisione ha richiesto lo 0-6 a tavolino, cioè il Pescara Calcio a 5, che non è nemmeno il soggetto proponente il ricorso bensì il soggetto che l’ha subito. Sì, avete capito bene, la Divisione Calcio a 5, la nostra casa, l’Ente nel quale tutti noi dovremmo riconoscerci e dal quale ritenerci rappresentati, costituendosi nel procedimento in esame che vede contrapposte due sue associate, ha insistito affinché il Pescara Calcio a 5 rifondesse alla Divisione medesima i costi sostenuti e/o da sostenere per l’incarico conferito al legale che la difende. Ma v’è di più e ancora di più sol che si consideri che una Divisione nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata anche in Consiglio Federale, arrogandosi ruolo e prerogative assolutamente non suoi, si permetta, in tale autonomia rispetto alla Lega presso la quale è inquadrata, di avversare e mettere in dubbio la correttezza della statuizione del massimo organo di giustizia sportiva della F.I.G.C. in materia tecnico-sportiva, ovvero la Corte Sportiva di Appello Nazionale, chiedendo, nella propria memoria, i cui costi legali, ripetesi, dovrebbero essere sostenuti dal Pescara Calcio a 5, “l’illegittimità della delibera della Corte Sportiva di Appello e l’annullamento e/o riforma della impugnata delibera”, delibera, ripetesi, emessa dal massimo Organo di giustizia della F.I.G.C.!!!! Piaccia o meno, caro Sig. Montemurro, almeno secondo noi, le pronunce definitive degli organi di giustizia della F.I.G.C. devono, anche quando non condivise, essere applicate ed accettate da tutte le componenti, Leghe, Comitati regionali, Comitati provinciali autonomi, Delegazioni, Divisioni e Dipartimenti della F.I.G.C., senza eccezione alcuna, pena il caos, l’anarchia istituzionale e la perdita di qualsivoglia certezza e centralità della F.I.G.C. e delle sue articolazioni. Ma, soprattutto, sempre secondo questa piccola società di Calcio a 5, anche quest’anno prima in classifica nel Campionato di Serie A con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici, all’undicesima partecipazione consecutiva al campionato di serie A, non è compito delle Leghe, dei Comitati regionali, dei Comitati provinciali autonomi, delle Delegazioni, delle Divisioni e dei Dipartimenti della F.I.G.C. disquisire sulla fondatezza di pronunce divenute definitive in ambito federale intervenendo, senza legittimazione, in un procedimento avanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. al fine di “richiedere certezza interpretativa sulle regole che il Giudice Sportivo, presso la Divisione stessa, è chiamato ad applicare”, come ha provato a spiegarci la Divisione Calcio a 5 nel comunicato in commento. Infatti, piaccia o meno alla Divisione Calcio a 5, questa prerogativa, in ossequio ai ruoli e alle competenze, spetta alla F.I.G.C. e solo a questa, posto che è la F.I.G.C. che nomina i Giudici Sportivi i quali sono dirigenti federali ed a questa appartengono, che è la F.I.G.C., non certo la Divisione Calcio a 5, statutariamente, ad inquadrare gli organi di giustizia sportiva, a garantire il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva e che, presso la F.I.G.C., esistono organi giustiziali in grado di fornire quelle “certezze interpretative” che la Divisione Calcio a 5 non ha titolo per chiedere al C.O.N.I.. Lo si voglia capire o no, nella vicenda che ci vede, nostro malgrado, coinvolti, si è verificata e si sta verificando un’inaccettabile, unica e, speriamo, irripetibile, invasione di campo, con stravolgimento di principi consolidati e grave attentato a presidi e riparti di competenze fondamentali per la credibilità ed autonomia del nostro sport. Quanto descritto è capitato a noi ma, domani, potrebbe capitare a qualsivoglia nostra consorella, ragion per cui lottiamo e lotteremo sempre, in questa vicenda così come ogniqualvolta sarà necessario, per la difesa dei valori fondamentali dello sport, in primis per la terzietà ed equidistanza degli organi associativi e di governo rispetto all’indipendenza dell’ordinamento giurisdizionale sportivo. In questo contesto, noi, per primi, urliamo a gran voce tolleranza zero contro ogni abuso e sopruso e contro chiunque faccia finta di non vedere o sentire, intendendo tutelare il diritto di difesa, del giusto processo e di una giusta Divisione Calcio a 5 che sappia interpretare il proprio ruolo super partes, votato al servizio di tutte, diciamo tutte, le società alla stessa appartenenti"

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