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Processo plusvalenze: pubblicate le motivazioni della sentenza

La "spiegazione" del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare sulla decisione assunta

26.04.2022 00:01

Sono state pubblicate dalla FIGC (clicca qui) le motivazioni della sentenza del processo sulle plusvalenze. Il 15 aprile il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili.

Erano stati deferiti DANIELE SEBASTIANI (Pres. del CdA della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018), GABRIELE BANKOWKI (Cons. di Amm.ne della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018), ROBERTO DRUDA (Cons. di Amm.ne della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018) e la società DELFINO PESCARA 1936 SPA, con richiesta di inibizione per i dirigenti e ammenda per il club.

Con riferimento alle vicende biancazzurre, con atto del giorno 1 aprile 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale (per il dispositivo integrale clicca qui):

Il Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di € 1.000.000; . in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di € 2.000.000; . in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di € 1.800.000; . in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di € 500.000; . in data 1 agosto 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al Parma al prezzo di € 1.000.000; . in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di € 2.800.000; . in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di € 1.000.000; . in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di € 1.200.000; . in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di € 3.000.000; . in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.300.000; . in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori alla Juventus al prezzo di € 2.850.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; 

Il Sig. Gabriele Bankowki, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 

Il Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

La società Delfino Pescara 1936 Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Sebastiani così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gabriele Bankowski e Roberto Druda, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione. 

La decisione:

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti.
In ragione di ciò, reputa che la richiesta delle difese di restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per
l’inserimento della nota inviata alla Co.Vi.So.C. in data 21 aprile 2021, ovvero di acquisizione della stessa per ordine dell’Organo
Giudicante, sia da ritenere assorbita dalla decisone di proscioglimento nel merito.
Il Collegio ritiene, anzitutto, di dover riconoscere lo sforzo acquisitivo, valutativo e argomentativo speso nel presente
procedimento dalla Procura Federale, che ha elaborato un proprio metodo di valutazione andando poi a confrontare l’importo
individuato quale corrispettivo “giusto” per ogni singolo calciatore interessato dalle acquisizioni/cessioni oggetto del procedimento
con quanto risultante dal sito Transfermarkt.
In particolare, la Procura Federale è giunta ad una propria valutazione del valore di cessione di taluni calciatori, generalmente non
lungi da quanto risultante dal detto sito, considerando i seguenti criteri valutativi: A) età; B) ruolo; C) carriera sportiva (il settore
giovanile di provenienza, rilevante per i giovani calciatori; la militanza in squadre di più elevato blasone; la categoria più
frequentata; i risultati conseguiti e i titoli ottenuti dalle squadre di militanza nelle competizioni ufficiali; l’eventuale convocazione
nelle varie rappresentative nazionali; le reti segnate; gli assist e, per i portieri, le reti subite; eventuali infortuni di una certa serietà
subiti ed il numero di presenze in ciascuna competizione); D) storia economica dei trasferimenti avuto riguardo anche alle
condizioni contrattuali fissate nei trasferimenti precedenti; E) contratti di lavoro sportivo, avuto riguardo anche alla durata, alla
retribuzione prevista (Relazione attività acquirente – pagg. 20-21). Pur tuttavia non ha ritenuto di dover attribuire a ogni singolo
fattore, dianzi individuato, una valenza specifica in termini percentuali in modo tale da poter uniformare la propria valutazione,
peraltro effettuata in via retrospettica e senza indicazione, per ogni singolo criterio, del valore o peso ad esso attribuito.
Ha poi dato valenza, quali sintomi di operazioni di cessione finalizzate alla realizzazione di plusvalenze: a) alla reciprocità di due o
più cessioni tra medesime società; b) alla contestualità temporale, effettiva o quantomeno sostanziale, delle cessioni; c) alla
realizzazione di plusvalenze per entrambe le società; d) all’irrilevanza delle cessioni dal punto di vista finanziario che, per le
società interessate, hanno comportato un pareggio, effettivo o sostanziale, tra entrate e uscite. Ha, quindi, effettuato riscontri
correttivi sulle operazioni prese in considerazione, tanto per la società cedente (plusvalenze) quanto per la società cessionaria
(immobilizzazioni), concludendo per la non correttezza (secondo i casi) delle relazioni trimestrali e dei bilanci.
Pur tuttavia, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle
caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie”.
Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da
indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato (cfr. C.U. n. 10/TFN- SD- 2018/2019).
Infatti, e ciò vale per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazione
adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione.
Mentre, il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni
contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato
(peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e
nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso. Emblematico, a tale proposito, è il caso del
calciatore Gianluca Caprari, citato dalla difesa della Delfino Pescara 1936 Spa, la cui valutazione sul sito, alla luce di una mail
inviata dal di lui agente sportivo, nel volgere di breve termine è stata consistentemente elevata.
Al metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale potrebbero contrapporsi altri, ugualmente degni di apprezzamento, come
peraltro evidenziato dalle difese dei deferiti, che magari tengano conto (se del caso, anche) di “investimenti” su giovani calciatori
ritenuti di prospettiva (con inerente “apprezzamento” del loro valore di acquisizione); della necessità di entrate finanziarie, anche
per compensare esborsi per acquisizioni; della necessità di rinforzare la squadra in uno o più ruoli, che magari presentino una
scarsità di offerta valida, con inerente lievitazione del corrispettivo di acquisizione; e così via, secondo le caratteristiche tipiche del
calcio e delle società professionistiche, che devono confrontarsi anche con i media e con i propri sostenitori.
In sostanza, il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del
corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore.
Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle
due società e del calciatore interessato.
E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair
value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica, tanto che nell’individuare o, meglio, nell’indicare il
valore del diritto sul mercato di riferimento, la Procura Federale non può esimersi dal riconoscere di essersi rifatta ai parametri
individuati da “Dottrina e prassi” (v. Relazione, cit., pag. 21), ma a parametri che, per quanto definiti oggettivi, non tengono conto
(perché è sostanzialmente impossibile individuarle) della soggettività delle situazioni delle società cedenti e cessionarie, nonché
della valutazione prospettica della seconda rispetto all’acquisto.
Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di
una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da
un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché,
in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel
metodo di valutazione.

De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale. Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare. Restano assorbite le ulteriori eccezioni nel merito formulate dalle difese dei deferiti. Residua a dire della specifica violazione contestata al Pisa Srl e cioè l’aver contabilizzato il corrispettivo della cessione del calciatore Stefano Gori nella data di sottoscrizione del contratto di cessione nel mentre, secondo l’ipotesi accusatoria, essa andava contabilizzata alla data di decorrenza del tesseramento per la nuova società. Il Collegio osserva che il contratto de quo è stato stipulato in data 28 giugno 2020 e da tale data si è verificata la cessione definitiva del calciatore, non rilevando in contrario la dizione di cessione preliminare (che, come noto, in ambito calcistico ha natura di cessione definitiva ad effetto differito) né il fatto che il calciatore abbia continuato a fornire le proprie prestazioni per la società cedente sino al termine della stagione sportiva (ancorché, nella specie, protrattasi sino all’inizio settembre 2020). Del resto, da un lato, l’art. 2216 cod. civ. prevede che il libro giornale indichi “giorno per giorno” le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; d’altro lato, tutte le vicende riguardanti il calciatore, dal momento della cessione (quali, ad es., eventuali infortuni gravi, ma anche diritto di ulteriore cessione) riguardano la società cessionaria. Infine, se così non fosse, nessuna cessione intervenuta nei periodi consentiti per i contratti preliminari potrebbe incidere sul bilancio di quella stagione sportiva, atteso che il nuovo tesseramento non potrebbe che decorrere dal 1° luglio della stagione sportiva successiva. 

P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
 

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