I fumogeni della contestazione non hanno comportato sanzioni
L'entrata "pirotecnica" (poichè accompagnata da fumogeni) del tifo organizzato durante Pescara - Palermo, ultimo match interno della stagione, non ha comportato a carico del club alcuna sanzione.
Lo si apprende dal Comunicato Ufficiale n.213 della Lega Serie A contenente i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 37ª giornata del campionato 2016/2017.
Nel dispositivo si legge che "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Palermo e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".
L'ingresso dei tifosi per la contestazione non ha provocato l'interruzione della gara; in quel caso potevano esserci conseguenze (ad esempio ammenda fino a squalifica del campo per fatti più gravi).
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