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Incredibile! Il Giudice Sportivo rovescia Sassuolo - Pescara: 0-3 !

30.08.2016 10:33

Sassuolo-Pescara, sarà 0-3 a tavolino: irregolare il tesseramento di Ragusa Ribaltato il 2-1 di domenica. La Lega sostiene di non aver ricevuto la raccomandata con la sostituzione di un giocatore nella lista dei 25: il club presenterà ricorso. Il Pescara vincerà 3-0 a tavolino la gara con il Sassuolo, finita 2-1 sul campo per la squadra di Di Francesco: tesseramento irregolare di un calciatore neroverde, curiosamente un ex biancazzurro. L'anomalia riscontrata dal giudice sportivo riguarda Antonio Ragusa, che ha giocato i 20 minuti finali della gara. Il tesseramento di Ragusa - preso il 26 agosto dal Cesena - è avvenuto dopo la consegna ufficiale dei 25 della rosa del Sassuolo alla Lega calcio. Per inserire il nuovo acquisto, regolarmente tesserato, il club ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. In questo caso, la norma da un anno prevede che il club invii alla Lega calcio una Pec con la notifica della sostituzione. Il Sassuolo sostiene di averla inviata, la Lega di non averla mai ricevuta. Il Pescara non ha presentato alcun reclamo, ma il giudice sportivo, d'ufficio, commina lo 0-3 al Sassuolo. Questo il testo del dispositivo del Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 agosto 2016: "Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3" Interpellato dalla Gazzetta, il legale del Sassuolo, Avv. Mattia Grassani, ha dichiarato: "la normativa è complessa ed è stata modificata anche di recente. La societa' ha immediatamente attivato ogni verifica tecnica per chiarire l'accaduto, auspicando di dimostrare in appello la correttezza del proprio operato".

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