Stangata per Rizzo dal Giudice Sportivo
Un turno a Drudi
E' arrivata l'inevitabile stangata del Giudice Sportivo a Giuseppe Rizzo, tra i protagonisti del concitatissimo finale con rissa annessa di Pescara-Lucchese. Il giocatore è stato squalificato per 4 turni ma del parapiglia finale è stato l'unico a pagare perchè nel COMUNICATO N. 124/DIV – 30 NOVEMBRE 2021 non sono segnalate altre sanzioni per i fatti al triplice fischio.
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 novembre 2021 ha adottato deliberazioni anche nei confronti di Mirko Drudi, espulso durante il match, e della società biancazzurra. Di seguito sanzioni e motivazioni ufficiali:
- SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE per RIZZO GIUSEPPE (PESCARA) “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo il fischio finale della gara, con il pallone distante, colpiva con un pugno in testa un avversario, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e il colpo è stato inferto con un pugno in una zona del corpo particolarmente delicata”
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DRUDI MIRKO (PESCARA) “per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S”.
- ammenda di € 1000 al PESCARA “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 19°minuto del secondo tempo, lanciato all’interno del recinto di gioco un petardo che esplodeva sulla pista di atletica, senza arrecare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.)”
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