Bilancio contestato: ecco la sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila
Il nuovo capitolo della questione tra Cimmav s.r.l e Delfino Pescara 1936 S.p.a.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila - Sezione specializzata in materia d’impresa - in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio Dott. Christian Corbi Presidente est., Dott.ssa Monica Croci Giudice e Dott. Giovanni Spagnoli, ha messo la Sentenza n. 448/2020 nella causa civile iscritta al n. 1515 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2017 –
procedimento assegnato a questo giudice il 9 aprile 2018 – rimessa al Collegio per la decisione
all’udienza del 4.6.2020, con l’assegnazione dei termini di legge di cui all’art.190 c.p.c. per il
deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 23.9.2020, vertente tra Cimmav s.r.l. (parte attrice) e Delfino Pescara 1936 s.rl. (parte convenuta) avente ad oggetto la nullità della delibera di approvazione del bilancio.
Così si legge:
"Conclusioni e spese.
La fondatezza delle doglianze di parte attrice ha evidenziato come la deliberazione assembleare in
questa sede gravata abbia approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati
precetti normativi. Con la conseguenza per la quale tale deliberazione assembleare deve ritenersi
nulla per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2379 c.c. Del resto e come sopra detto, ove il
bilancio venga redatto in violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c., esso risulta, di per sé, illecito e
costituisce quindi l’oggetto illecito della relativa deliberazione assembleare che lo abbia approvato.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità
della deliberazione assembleare assunta in data del 21.11.2016 dall’assemblea dei soci di Delfino
Pescara 1936 S.p.A. nella parte in cui è stato approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 30.6.2016.
Sono poste a carico di parte convenuta le spese della C.T.U., già liquidate con separato
provvedimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, così come dal modificato
D.M. n. 37/18, seguono la soccombenza. L’art. 6 del predetto D.M. n. 37/18 sancisce l’applicabilità
dello stesso a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018).
Ai fini della determinazione del valore della controversia, ritiene il Tribunale che esso sia
indeterminabile e che si tratti di causa di particolare importanza, atteso l’elevato tecnicismo della
materia e il numero delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L’Aquila, in composizione collegiale, all’esito della camera di consiglio,
definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1515/2017 e vertente tra le parti
indicate in epigrafe, così provvede:
dichiara la nullità della deliberazione assembleare assunta in data del 21.11.2016
dall’assemblea dei soci di Delfino Pescara 1936 S.p.A. nella parte in cui è stato approvato il
bilancio d’esercizio chiuso al 30.6.2016;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato
provvedimento;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di
parte attrice, che liquida nella complessiva somma di € 22.450,00, di cui € 1.063,00 per esborsi
materiali ed € 21.387,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%)"
Come inviatoci dalla parte attrice insieme alla sentenza, «il Tribunale di L'Aquila ha accolto tutte le istanze presentate da Danilo Iannascoli ed ha dichiarato il bilancio al 30/6/2016 della Delfino Pescara 1936 "redatto in modo non conforme ai precetti normativi" e quindi "di per sé illecito". Il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato la Nullità della deliberazione assunta dall’Assemblea dei Soci in data 21/11/2016 nella parte in cui è stato approvato il bilancio chiuso al 30/06/2016. Inoltre ha condannato la Società Delfino Pescara 1936 alla rifusione di tutte le spese di lite».
Commenti